Provvedimenti organi indirizzo-politico

Provvedimenti organi indirizzo-politico

In questa sezione sono disponibili le informazione relative ai Provvedimenti degli organi di indirizzo politico

Descrizione

La deliberazione è l'atto tipico con cui il Consiglio e la Giunta, assumono le loro decisioni nelle materie di competenza, quali l'approvazione dei regolamenti comunali, degli atti di indirizzo e coordinamento e delle tariffe sui servizi.

Le deliberazioni del Consiglio e della Giunta vengono affisse all'albo pretorio per 15 giorni e pubblicate in apposta sezione del sito istituzionale denominata Albo Pretorio online.

Decorsi i 15 giorni dalla data di pubblicazione, le deliberazioni possono essere visualizzate nell'archivio degli atti pubblicati.

Dlgs 33/2013 – Articolo 23 – Obblighi di pubblicazione concernenti i provvedimenti amministrativi
1. Le pubbliche amministrazioni pubblicano e aggiornano ogni sei mesi, in distinte partizioni della sezione «Amministrazione trasparente», gli elenchi dei provvedimenti adottati dagli organi di indirizzo politico e dai dirigenti, con particolare riferimento ai provvedimenti finali dei procedimenti di:
a) autorizzazione o concessione;
b) scelta del contraente per l’affidamento di lavori, forniture e servizi, anche con riferimento alla modalità di selezione prescelta ai sensi del codice dei contratti pubblici, relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163;
c) concorsi e prove selettive per l’assunzione del personale e progressioni di carriera di cui all’articolo 24 del decreto legislativo n. 150 del 2009;
d) accordi stipulati dall’amministrazione con soggetti privati o con altre amministrazioni pubbliche.
2. Per ciascuno dei provvedimenti compresi negli elenchi di cui al comma 1 sono pubblicati il contenuto, l’oggetto, la eventuale spesa prevista e gli estremi relativi ai principali documenti contenuti nel fascicolo relativo al procedimento. La pubblicazione avviene nella forma di una scheda sintetica, prodotta automaticamente in sede di formazione del documento che contiene l’atto.

Provvedimenti Organi Indirizzo Politico (D.Lgs. 14/03/2013, n. 33 Art.23)

Normativa

Art. 23, c.1 D.lgs. n.33/2013

Ultimo aggiornamento

08/10/2024 09:54

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