IMU - Imposta Municipale Propria

IMU - Imposta Municipale Propria

L’imposta municipale propria (IMU) è l’imposta dovuta per il possesso di fabbricati, di aree fabbricabili e di terreni agricoli ed è dovuta dal proprietario o dal titolare di altro diritto reale (usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie), dal concessionario nel caso di concessione di aree demaniali e dal locatario in caso di leasing.

Descrizione

Chi deve pagare l’IMU

I proprietari di fabbricati, aree edificabili e terreni agricoli (non posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali, iscritti nella previdenza agricola) situati nel territorio dello Stato nonché i titolari di diritti reali di godimento (usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi e superficie);

  • i locatari in caso di locazione finanziaria (leasing); 
  • i concessionari di aree demaniali;  

 

Fattispecie impositive

Per abitazione principale si intende l’immobile, iscritto o iscrivibile in catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare nel quale il possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente. Nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati entrambi nel territorio del Comune di Rovato, le agevolazioni per l’abitazione principale si applicano per un solo immobile. 

Per pertinenze dell’abitazione principale si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di una unità pertinenziale per ciascuna categoria catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all’unità ad uso abitativo.

Per area fabbricabile si intende quella utilizzabile a scopo edificatorio in base agli strumenti urbanistici generali o attuativi. Analogamente è da considerarsi area fabbricabile (indipendentemente dalla qualifica di “area edificabile” prevista dagli strumenti urbanistici) l’area oggetto di intervento edilizio di ristrutturazione, demolizione e recupero, ai sensi dell’art. 31 – Legge 457/78 c. 1 – lettere c), d), e), attualmente recepito dall’art. 3 del D.P.R. 380/2001 (Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia). In tale ipotesi si considera il valore dell’area, senza considerare il valore del fabbricato oggetto di intervento, dalla data di inizio lavori fino alla data di ultimazione degli stessi o, se antecedente, fino alla data dell’utilizzo o accatastamento. La parte residuale di un’area oggetto di sfruttamento edificatorio può essere considerata pertinenza ai fini IMU solo nel caso in cui la stessa risulti accatastata unitariamente al fabbricato, anche mediante la tecnica catastale della cosiddetta “graffatura”; in tal caso, il valore del fabbricato comprende anche quello della pertinenza mentre, in caso contrario, l’area continua a considerarsi edificabile e come tale sarà soggetta autonomamente a imposizione, in quanto risulta inclusa negli strumenti urbanistici. Per le aree edificabili la base imponibile è data dal valore venale in comune commercio con riferimento al primo gennaio dell’anno di imposizione.

Per terreno agricolo si intende terreno iscritto in catasto, a qualsiasi uso destinato, compreso quello non coltivato. Per i terreni agricoli il reddito dominicale va aumentato del 25% e moltiplicato per 135.

 

Sono esenti dall'IMU

  • unità immobiliari adibite ad abitazione principale e pertinenze delle stesse, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A1, A/8 e A/9.
  • unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari e fabbricati di civile abitazione destinate ad alloggi sociali, come definiti dal D.M. 22/04/2008; sono escluse dall’IMU le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari anche se destinate a studenti universitari soci assegnatari, in deroga al richiesto requisito della residenza anagrafica. 
  • casa familiare assegnata al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;
  • unico immobile, iscritto o iscrivibile nel Catasto Edilizio Urbano come unica unità immobiliare, posseduto e non concesso in locazione, dal personale in servizio permanente alle Forze Armate e alle Forze di Polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di Polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica. 
  • abitazioni e relative pertinenze possedute a titolo di proprietà o usufrutto da anziani o disabili che spostano la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che l'abitazione non risulti locata.
  • terreni agricoli posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali, iscritti nella previdenza agricola, indipendentemente dalla loro ubicazione.

Nell’ambito delle misure anti-crisi economica causata dal Covid-19, come previsto dall’art. 78 del D.L. n. 104/2020, per il biennio 2021/2022, sono esonerati, ai fini IMU, gli immobili rientranti nella categoria catastale D/3 destinati a spettacoli cinematografici, teatri e sale per concerti e spettacoli, a condizione che i relativi proprietari siano anche gestori delle attività ivi esercitate. Il comma 599 della Legge di bilancio 2021 prevede l’esenzione dell’acconto IMU 2021 relativa a:

  • immobili adibiti a stabilimenti balneari marittimi, lacuali e fluviali, nonché immobili degli stabilimenti termali;
  • immobili rientranti nella categoria catastale D/2 e relative pertinenze, immobili degli agriturismi, dei villaggi turistici, degli ostelli della gioventù, dei rifugi di montagna, delle colonie marine e montane, degli affittacamere per brevi soggiorni, delle case e appartamenti per vacanze, dei bed and breakfast, dei residence e dei campeggi, a condizione che i relativi soggetti passivi siano anche gestori delle attività ivi esercitate;
  • immobili rientranti nella categoria catastale D in uso da parte di imprese esercenti attività di allestimenti di strutture espositive nell'ambito di eventi fieristici o manifestazioni;
  • immobili destinati a discoteche, sale da ballo, night club e simili, a condizione che i relativi soggetti passivi siano anche gestori delle attività ivi esercitate.

 

Riduzioni

La base imponibile è ridotta del 50%:

  • per i fabbricati di interesse storico o artistico di cui all’art. 10 del cod. di cui al D. Lgs. n. 42 del 22 gennaio 2004;
  • per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell’anno durante il quale sussistono dette condizioni. L’inagibilità o inabitabilità è accertata dall’ufficio tecnico comunale con perizia a carico del proprietario, che allega idonea documentazione alla dichiarazione. In alternativa, il contribuente deve presentare una dichiarazione sostitutiva redatta da un tecnico abilitato;
  • il comma 48 dell’art. 1 della Legge n. 178/2020 prevede che, a partire dall'anno 2021, per una sola unità immobiliare a uso abitativo, non locata o data in comodato d'uso, posseduta in Italia a titolo di proprietà o usufrutto da soggetti non residenti nel territorio dello Stato (senza prevedere al contempo l’iscrizione all’AIRE, come chiarito in occasione del Telefisco 2021, e senza che sia richiesta la cittadinanza italiana) che siano titolari di pensione maturata in regime di convenzione internazionale con l'Italia, residenti in uno Stato di assicurazione diverso dall'Italia, l'IMU è applicata nella misura del 50%.

 

Comodato d’uso gratuito a parenti di primo grado

Dal 2016 gli immobili concessi a titolo di comodato gratuito ad un parente di primo grado in linea retta non possono più essere assimilati all’abitazione principale. Queste unità immobiliari sono soggette ad aliquota ordinaria e in caso siano rispettate le condizioni previste per il nuovo comodato, godono di una riduzione al 50% della base imponibile. Si deve essere proprietari di un solo immobile oppure di 2 immobili, ma in tal caso uno dei due deve essere necessariamente abitazione principale del proprietario. In più c'è la condizione che l'immobile (o i due immobili) sia presente nello stesso comune dove si ha la residenza e la dimora abituale. Sono esclusi i comodati per le abitazioni di lusso (Cat, A1, A8 e A9). 

È prevista un'aliquota agevolata del 5,70 ‰ per le abitazioni e relative pertinenze concesse in uso gratuito a parenti di primo grado, utilizzate come abitazione principale, secondo i criteri stabiliti nel Regolamento comunale IMU (Presentazione della dichiarazione ISEE).

In caso siano soddisfatti sia i requisiti per il comodato d'uso previsto dalla Stato che i requisiti ISEE previsti dal Comune il contribuente avrà diritto ad un'aliquota agevolata del 5,70 ‰ oltre alla riduzione al 50% della base imponibile.

 

Come si calcola l’IMU

1) Si individua la base imponibile:

per quanto riguarda i fabbricati, l'IMU si calcola applicando alla base imponibile l'aliquota deliberata dal Comune.

La base imponibile è rappresentata dalla rendita catastale rivalutata del 5% e poi moltiplicata per:

Categorie Catastali

Moltiplicatori

Abitazioni classificate nel gruppo catastale A (escluso A/10)
e categorie C/2-C/6-C/7

160

Caserme, comunità ed edifici pubblici classificati nel gruppo catastale B

140

Fabbricati classificati nelle categorie catastali C/3, C/4 e C/5

140

Uffici A/10 - Banche e assicurazioni D/5

80

Edifici industriali e commerciali classificati nel gruppo catastale D (escluso D/5) 

65

Negozi C/1

55

 

2) Si applica l’aliquota specifica:

una volta nota la base imponibile, si calcola l’imposta dovuta moltiplicando il valore imponibile per la specifica aliquota.

Tipologia

Aliquote

IMU

Aliquota ordinaria (aree edificabili, immobili categoria D e tutte le fattispecie non contemplate nei punti successivi)

1,06 %

Abitazione principale categoria A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze (C2, C6 e C7 limitatamente ad una unità per ciascuna categoria)

0,50 %

Unità immobiliare limitatamente a categoria A/1, A/8 e A/9 e relativa pertinenza (C2, C6 e C7 limitatamente ad un’unità per ciascuna categoria) possedute da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che le stesse non risultino locate

0,50 %

Immobili residenziali diversi dalla categoria A/1, A/8 e A/9, concessi in uso gratuito a titolo di abitazione principale e relative pertinenze (C2, C6 e C7 limitatamente ad un’unità per ciascuna categoria) dal possessore ai suoi famigliari parenti in linea retta al primo grado secondo quanto previsto all’art. 1 co. 10, Legge 28 dicembre 2015, n. 208

1,06 %

Immobili residenziali diversi dalla categoria A/1, A/8 e A/9, concessi in uso gratuito a titolo di abitazione principale e relative pertinenze (C2, C6 e C7 limitatamente ad una unità per ciascuna categoria) dal possessore ai suoi famigliari parenti in linea retta al primo grado, per i quali è stata presentata dichiarazione ISEE e con i requisiti previsti dall’art. 3 comma 4 del regolamento IMU

0,57 %

Terreni agricoli

0,98 %

Fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita (beni merce)

0,08 %

Fabbricati rurali ad uso strumentale

0,08 %

Detrazione per abitazione principale categoria A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze e per gli alloggi regolarmente assegnati dagli istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica ai sensi art. 93, DPR n. 616/1977

€ 200,00

  

Il risultato ottenuto si intende per un possesso al 100% e per un periodo di 12 mesi. Pertanto:

  • si rapporta alla quota di possesso: In caso di comproprietà il risultato ottenuto va moltiplicato per la quota percentuale di possesso dell’immobile.
  • l'imposta è dovuta per anni solari proporzionalmente alla quota e ai mesi dell'anno nei quali si è protratto il possesso. A tal fine il mese durante il quale il possesso si è protratto per più della metà dei giorni di cui il mese stesso è composto è computato per intero. Il giorno di trasferimento del possesso si computa in capo all'acquirente e l'imposta del mese del trasferimento resta interamente a suo carico nel caso in cui i giorni di possesso risultino uguali a quelli del cedente.

 

Quando e come si paga l’IMU

 Le scadenze per il versamento dell’IMU sono:

  • unica soluzione o prima rata entro il 16 giugno per il versamento del 50% dell’imposta dovuta sulla base delle aliquote e detrazioni deliberate o dell'anno precedente, ovvero con quelle dell’anno in corso se già conosciute;
  • seconda rata entro il 16 dicembre a saldo dell’imposta complessivamente dovuta per l’intero anno.

Qualora l’Importo Annuo risulti inferiore o uguale ad Euro 5,49 non si deve effettuare alcun pagamento.

I versamenti dell’IMU devono essere effettuati a mezzo Modello F24 utilizzando i codici sotto riportati:  

Codice ente/Comune: H598

Descrizione

Codice tributo

IMU abitazione principale e relative pertinenze (solo categoria A1, A8 e A9)

3912

immobili strumentali

3913

terreni agricoli

3914

aree edificabili

3916

altri fabbricati

3918

interessi da accertamento

3923

sanzioni da accertamento

3924

Immobili categoria D – Stato (aliquota dovuta allo Stato: 7,6 per mille)

3925

Immobili categoria D – Incremento Comune (aliquota dovuta al Comune:3,0 per mille)

3930

Immobili costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita –Comune

3939

 

Gli importi vanno arrotondati voce per voce (per difetto se i decimali sono da 01 a 49 centesimi, per eccesso per decimali da 50 a 99 centesimi).

 

Modalità di versamento dell'IMU da parte dei soggetti all'estero

I contribuenti non residenti nel territorio dello Stato devono versare l’imposta municipale propria (IMU), calcolata seguendo le disposizioni generali illustrate nella circolare n. 3/DF del 18 maggio 2012.

Per le modalità di pagamento si rinvia a quanto chiarito dalla citata circolare al paragrafo 10.

Nel caso in cui non sia possibile utilizzare il modello F24 per effettuare i versamenti IMU dall’estero, occorre provvedere nei modi seguenti:

  • per la quota spettante al Comune, i contribuenti devono effettuare un bonifico direttamente in favore del Comune di Rovato codice IBAN IT93F0521655140000000058277 (codice BIC SWIFT BPCVIT25);
  • per la quota riservata allo Stato, i contribuenti devono effettuare un bonifico direttamente in favore della Banca d’Italia (codice BIC BITAITRRENT), utilizzando il codice IBAN IT02G0100003245348006108000.

 La copia di entrambe le operazioni deve essere inoltrata al Comune per i successivi controlli.

Come causale dei versamenti devono essere indicati:

  • il codice fiscale o la partita IVA del contribuente o, in mancanza, il codice di identificazione fiscale rilasciato dallo Stato estero di residenza, se posseduto;
  • la sigla “IMU”, il nome del Comune ove sono ubicati gli immobili e i relativi codici tributo indicati nella risoluzione dell’Agenzia delle entrate n. 35/E del 12 aprile 2012;
  • l’annualità di riferimento;
  • l’indicazione “Acconto” o “Saldo” nel caso di pagamento in due rate. Se il contribuente, per l’abitazione principale, sceglie di pagare l’IMU in tre rate deve indicare se si tratta di “Prima rata”, “Seconda rata” o “Saldo”.

Il contribuente può accedere alla sezione “Portale Tributi” per il conteggio di quanto dovuto e per la stampa del relativo modello F24 di pagamento.

Allegati

Valore Aree Fabbricabili 2012 - 2016

Valore Aree Fabbricabili 2017

Valore Aree Fabbricabili 2018/2019

Valore Aree Fabbricabili Dal 2020

Aliquote IMU 2023

Pubblicazione

17
nov/23
Data pubblicazione

Ultimo aggiornamento

11/09/2024 15:19

Questo sito utilizza solamente cookie tecnici e proprietari.

Informazionicookies